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MECCANISMI FLESSIBILI
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Il 16 febbraio 2005 è ufficialmente entrato in vigore il Protocollo di Kyoto (PdK) delineato nel dicembre 1997 in Giappone, grazie alla ratifica da parte della Russia, che ha permesso che si raggiungesse il quorum necessario affinché il Protocollo potesse entrare in vigore.

Un appuntamento che coinvolge, a livello mondiale, i Paesi industrializzati e quelli con economia in via di transizione (es: Paesi dell’Est Europeo) che devono impegnarsi, entro il periodo 2008-2012 (first commitment period), a ridurre complessivamente del 5,2% rispetto ai valori del 1990, le emissioni di “gas serra” ovvero dei gas atmosferici che causano l’”effetto serra” mantenendo intrappolata la radiazione infrarossa proveniente dal Sole.

All’interno del Protocollo sono stati introdotti dei meccanismi, allo scopo di aiutare i paesi nel raggiungimento dei diversi obiettivi di riduzione delle emissioni fissategli.

I tre meccanismi flessibili sono:
1. Joint Implementation (JI), definito nell’art.6 del PdK
2. Clean Development Mechanism (CDM) definito nell’art.12 del PdK
3. International Emission Trading (IET) definito nell’art. 17 del PdK

Il principio alla base di questi meccanismi è che le emissioni dei gas serra in atmosfera, ed i conseguenti cambiamenti climatici, rappresentano un fenomeno globale; è possibile perciò, conseguire una riduzione efficiente delle emissioni intervenendo in quei paesi dove vi sono minori costi di abbattimento.

Attraverso i primi due meccanismi vi è la possibilità di implementare progetti per la riduzione di emissioni di gas serra, contribuendo al beneficio ambientale e sociale del Paese in cui si realizza, a fronte di un rilascio di crediti, equivalenti alle riduzioni di emissioni ottenute.

La sostanziale differenza tra i primi due meccanismi è nella localizzazione del progetto che viene posto in essere dal paese industrializzato. Si parla quindi di JI quando il progetto è localizzato in paesi in via di transizione e CDM quando è situato in pesi in via di sviluppo. Le riduzioni di emissioni ottenute grazie al progetto, corrispondono a dei crediti; una tonnellata di CO2eq. equivale ad un credito di emissione. A seconda che derivino da progetti JI o CDM, i crediti sono definiti; ERUs (Emission Reduction Unit) nel primo caso e CERs (Certified Emission Reduction) nel secondo.

Questi crediti hanno assunto un valore di mercato, e grazie al sistema dell’International Emission Trading vengono scambiati in un libero mercato fatto da domanda e offerta tra paesi che sono in surplus o deficit di quote (AAU, Assigned Amount Unit).

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IL SISTEMA DI EMISSIONS TRADING EUROPEO (EU ETS)
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Al fine di rispettare il proprio impegno di riduzione delle emissioni, l’Unione Europea ha istituito il sistema dell’Emissions Trading, disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (“Direttiva Emissions Trading”). Stando a questa regolamentazione, ogni Governo fissa un limite al livello di emissioni del paese, suddividendo le quote allocate tra le maggiori aziende inquinanti, basandosi sulle analisi delle emissioni degli anni precedenti (Grandfathering). Ogni paese deve quindi presentare alla Commissione Europea, il proprio Piano Nazionale di Allocazione (PNA), per averne l’approvazione. Il primo PNA che i paesi hanno presentato, era quello relativo alla prima fase di attuazione della Direttiva ed era relativo al periodo 2005-2007. In quello schema è stato quindi descritto in maniera dettagliata, il limite massimo delle emissioni (EUA Emission Unit Allowances) permesse al paese per quei tre anni, in termini di t CO2eq.

Secondo la direttiva, ogni azienda, può immettere nell’atmosfera un quantitativo di CO2 non superiore alla quota annua assegnategli; nel caso in cui le emissioni fossero superiori a quelle assegnate, l’azienda deve acquistare un numero di quote tali da coprirne la differenza e, nella situazione opposta, il surplus potrà essere venduto. Lo scambio delle quote avviene sia attraverso contrattazioni bilaterali private, sia attraverso borse che apposite piattaforme di scambio (come Powernext, Nord Pool, ECX ecc..). Il vertiginoso incremento dei carbon credits scambiati giornalmente, ha spinto numerosi operatori finanziari (aziende, banche, brokers, ecc..) ad interessarsi a questo mercato.

Al fine di rispettare i propri vincoli di emissione, le aziende dei paesi UE possono far ricorso anche ai certificati CERs ed ERUs riconosciuti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. A tal fine, è stata emanata la cosiddetta la direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004. L’obiettivo principale della “Direttiva Linking” è quello di poter utilizzare crediti generati dai progetti CDM e JI (ossia i CERs e gli ERUs), all’interno del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione Europea, rendendoli in questo modo equivalenti alle quote di emissione (EUAs).

Il controllo degli scambi delle quote e dei certificati avviene per il tramite dei registri nazionali presso i quali le aziende e tutti i soggetti interessati all’acquisto delle quote devono aprire un conto ad essi intestato. Sono registri esistenti solo in formato elettronico e le operazioni relative alle transazioni vengono registrate on-line. Il registro, dunque, documenta le operazioni effettuate e certifica il trasferimento di proprietà delle quote.

L’utilizzo dei CERs ed ERUs all’interno del meccanismo europeo, è previsto solo per la seconda fase dell’EU ETS ovvero per la fase 2008-2012 che coincide con il first commitment period del Protocollo di Kyoto.

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I CLEAN DEVELOPMENT MECHANISMS (CDM)
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Con la settima conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto (COP7), tenutosi a Marrakech nel 2001, è stato dato l’avvio ufficiale al meccanismo del Clean Development Mechanism e sono state definite le linee guida e l’iter procedurale per approvare un progetto a CDM. L’iter autorizzativo che porta al riconoscimento dei crediti, coinvolge diversi soggetti e comprende un quadro di regole e requisiti estremamente articolato.

Il progetto deve innanzitutto ottenere l’approvazione del Paese in via di sviluppo nel quale si intende realizzare il progetto da parte della DNA (Designated National Authority), ossia dalla autorità nazionale competente, a fronte della presentazione dell’idea progettuale e degli obiettivi che con esso si intendono raggiungere (letter of endorsement). Il project developer, deve quindi redigere il PDD (Projet Design Document), ossia una relazione tecnico descrittiva dettagliata dell’intervento, indicando inoltre la tecnologia e la metodologia utilizzate per il calcolo della riduzione di emissioni. Il PDD deve ottenere dalla DNA la “Letter of Approval” (LOA) ed è sottoposto a validazione da parte di un ente terzo accreditato DOE (Designated Operational Entity) ad esempio DNV, SGS… che rilascia il rapporto di validazione finale.

Il rapporto di validazione, il PDD e la LOA vengono, quindi, inviati dalla DOE al CDM Executive Board presso l’UNFCCC per la registrazione.

Step successivo sarà quindi il monitoraggio delle emissione, sulla base del quale, la DOE ( deve essere diversa da quella usata precedentemente) verifica l’effettiva riduzione di emissioni per il periodo di riferimento (in genere semestrale o annuale). Per ogni tonnellata di CO2 equivalente evitata, infine, il CDM EB emette un quantitativo corrispondente di CERs. Questi vengono registrati nel conto intestato al project partecipant presso il Registro CDM dell’Executive Board.

Il trasferimento dei CERs dal conto dell’Entità di progetto (o Project Partecipant) sul Registro dell’Executive Board, al conto dello stesso (o dell’acquirente dei certificati) sul registro nazionale, avviene per il tramite dell’International Transaction Log (ITL), sistema che verifica la validità delle transazioni prima del trasferimento.

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Le principali fasi, ed i soggetti coinvolti, sono riassunte nella seguente tabella:

Step Descrizione Ente responsabile
1. Project Idea Note Documento descrittivo dell’idea progettuale e degli obiettivi che si intendono raggiungere Viene preparato dal project entity e presentato alla Designated National Authority del paese in via di sviluppo ospitante il progetto
2. Project Design Document  Documento tecnico-descrittivo del progetto. Contiene informazioni sulla tecnologia utilizzata ed una stima annuale delle emissioni evitate. Viene preparato dal project entity e presentato alla DOE (Designated Operational Entity) scelta ed alla DNA.
3. Validazione La DOE approva il PDD e rilascia il rapporto di validazione finale DOE
4. Approvazione La DNA approva il PDD e rilascia la letter of approval (LOA). DNA
5. Registrazione La DOE invia la LOA, il PDD e il rapporto di validazione al CDM Executive Board. CDM Executive Board, UNFCCC
6. Monitoring Avviato il progetto, le emissioni vengono monitorate e riportate nel rapporto di monitoraggio. A cura dei partecipanti al progetto.
7. Verifica Il rapporto di monitoraggio viene inviato alla DOE per la verifica delle emissioni. DOE
8. Emissione Una volta verificate le riduzioni di emissione vengono rilasciati i CERs. CDM Executive Board, UNFCCC
9. Acquisto della titolarità
sui CERs emessi.
I CERs emessi vengono registrati sul conto del project partecipant nel registro del CDM EB. CDM Executive Board, UNFCCC
     

RIFERIMENTI
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United Nations Framework Convention on Climate Change
http://unfccc.int/2860.php

European Commission
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Il Registro Nazionale delle Emissioni
http://www.greta.sinanet.apat.it

European Climate Exchange (ECX)
http://www.europeanclimateexchange.com/index_flash.php

Point Carbon
http://pointcarbon.com

Powernext
http://www.powernext.fr

Nord Pool
http://www.nordpool.no

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